Statuto Agenzia

REPERTORIO N. 73910
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE
“AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO DELLA VALLE SABBIA E LAGO D’IDRO”
REPUBBLICA ITALIANA

l’anno duemilasei, il giorno ventisei, del mese di ottobre
( 26.10.2006)
Alle ore diciotto e trenta.
In Idro, presso la sede dell’associazione in Via Trento,27.
Avanti a me dottor Luigi Zampagliene, Notaio in Vestone (BS) con studio in Via Rinaldini,33/bis ed iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è comparso il signor:
MARCA GIANZENO, nato a Bagolino (BS) il 4 ottobre 1962, residente a Bagolino (BS) in Via Siano n. 9/A,
nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’associazione:
“AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO VALLE SABBIA E LAGO D’IDRO”
Con sede in Idro (BS), via Trento n. 27, interamente sottoscritto e versato, durata sino al 31 dicembre 2050, codice fiscale 96020850176;
detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara:
- che è stata convocata l’assemblea degli associati a norma di Statuto, in seconda convocazione in questa sede per la data odierna e all’ora su indicata, essendo andata deserta l’assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 25 ottobre 2006 alle ore 18.30, mediante invito comunicato agli associati e mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede sociale, quindici giorni prima della presente assemblea, per discutere e deliberare sull’argomento di cui al seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statutaria.
Il comparente mi richiede di far constare con mio verbale le risultanze dell’Assemblea ed aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:
Il comparente, il quale dopo avermi  confermato nell’incarico di redigere il presente verbale, ed assumendo la qualità di Presidente di detta assemblea, constata e dichiara:
-che sono presenti
associati così come risulta dal foglio delle presenze che,  firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
- che l’Organo Esecutivo: Jeroen Vogelezang;
- che pertanto la presente Assemblea, deve ritenersi regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare in ordine all’argomento all’ordine del giorno sopra riportato.
Dato atto di quanto sopra il Presidente inizia la trattazione dell’argomento in discussione e

Propone:
1) di modificare lo statuto sociale per adeguarlo alle esigenze dell’associazione ed in particolare di variare:
“Art. 2- soci: stabilendo due categorie di soci:
a) Soci ordinari di estrazione pubblica: coloro che pagano la quota sociale annua stabilita. Appartengono a questa categoria i comuni, le associazioni senza scopo di lucro;
b) soci ordinari di estrazione privata: le persone fisiche, le singole imprese private individuali o societarie;
“Art. 3- Modalità di ammissione: in quanto le quote di partecipazione degli enti pubblici nell’associazione, non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% dei soci;
“Art. 4-  Criteri di esclusione: l’esclusione di un socio può avvenire per inosservanza delle norme statutarie, per palese contrasto d’interessi con gli scopi sociali, per mancato pagamento della quota sociale, nonostante sollecito, per due anni consecutivi;
“Art. 6- Risorse economiche e Patrimonio sociale: stabilendo che la quota sociale annuale viene stabilita annualmente con delibera dell’Assemblea, ed avrà un importo diverso in relazione alla classe d’appartenenza;
e di approvare pertanto il nuovo testo dello Statuto sociale.
L’assemblea degli associati, dei quali nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno dichiarandosene sufficientemente informati, dopo breve discussione sulla proposta del Presidente all’unanimità dei presente

Delibera

1) di modificare lo statuto e di approvare pertanto il nuovo testo dello statuto sociale che mi viene consegnato dal Presidente e sottoscritto dal comparente e da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera “B” per formarne parte sostanziale ed integrante.
Gli associati dichiarano di avere conoscenza dello statuto avendolo preventivamente visionato ed approvato prima dell’assemblea, quindi dispensano  me Notaio della lettura dello stesso.
A questo punto, nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa l’assemblea alle ore diciotto e quarantasei.
Richiesto io Notaio ho ricevuto quest’atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me Notaio su un foglio per due pagine intere  e fin qui  della presente.
Firmato: Marca Gianzeno
Luigi Zampagliene, Notaio,
Vi è sigillo.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE MUNITO DELLE FIRME DI LEGGE. IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI CONSENTITI.
VESTONE, Lì 30 ottobre 2006.

ALLEGATO B AL N. 73190/18340
DI REPERTORIO NORAIO ZAMPAGLIONE

STATUTO

ART. 1 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE.

L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha finalità di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

- progettare, promuovere e realizzare iniziative anche economiche finalizzate alla promozione  e  valorizzazione  del  patrimonio  turistico  delle  comunità territorialmente interessate;

- attività di  commercializzazione di beni e servizi a terzi purchè in coerenza con gli scopi sociali precisando che, qualora, l’attività di commercializzazione, sia svolta in via esclusiva o prevalente, l’Associazione deve soggiacere alla normativa di settore;

L’Associazione non può svolgere attività di organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggio o soggiorno, ovvero intermediazione nei predetti servizi, se non esclusivamente per i propri associati nel rispetto della normativa di settore vigente.

Tali scopi possono essere raggiunti attraverso:

• studio e predisposizione di un piano d’area con valenza triennale;
• coordinamento delle iniziative, in campo turistico, realizzate da Associazioni, Enti Locali e privati;
• formulazione di proposte relative alla promozione e valorizzazione turistica del territorio;
• definizione di proposte per iniziative in materia di formazione professionale finalizzate soprattutto alla creazione di figure professionali innovative nel settore turistico;
• individuazione delle forme (strutture e modalità operative) per la gestione di servizi di consulenza/organizzazione e per la gestione di servizi generali di supporto alle suddette iniziative;
• recupero risorse su progetti specifici di valorizzazione turistica in collaborazione con aziende e privati;
• ogni altra attività connaturata alle precedenti, nelle modalità che di volta in volta si renderanno attuabili ed eventuali attività sussidiarie,
• gestione e vendita di beni e servizi, compatibili con l’oggetto sociale, a soggetti pubblici e privati.

ART. 2 – SOCI.

Sono soci dell’Associazione le persone giuridiche e fisiche partecipanti all’atto costitutivo.
All’Associazione possono aderire le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi tra Comuni, le Pro-Loco, le Associazioni ed i Consorzi tra Imprese Private, le forme di aggregazione territoriale senza scopo di lucro.

Sono altresì ammessi soggetti privati sia in forma singola che associata purché aventi attività connesse o riconducibili al campo turistico.

Le categorie dei soci sono le seguenti
a) Soci ordinari di estrazione pubblica : coloro che pagano la quota sociale annua stabilita. Appartengono a questa categoria i comuni,  le associazioni senza scopo di lucro.
b) Soci ordinari di estrazione privata :, le persone fisiche, le singole imprese private individuali o societarie.

ART. 3 – MODALITÀ DI AMMISSIONE.

Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta indirizzata all’organo esecutivo corredata dall’atto costitutivo, se previsto,  dallo statuto, e dagli altri documenti comprovanti l’attività in atto.

Deve, inoltre, indicare con delibera dell’organo preposto, il nominativo della persona fisica che lo rappresenta in assemblea.

Le Associazioni e i Consorzi tra Imprese Private, le forme di aggregazione territoriale, i soggetti privati, sia in forma singola che associata, devono attestare che la propria attività sia compatibile a quella perseguita dall’Associazione.

I nuovi soci, che devono condividere le finalità dell’Associazione, nella domanda di ammissione si assumono l’obbligo di osservare lo statuto e il regolamento dell’ Associazione, deliberato dall’Assemblea e dalla stessa modificabile.

Sulla domanda di ammissione delibera l’Assemblea.

L’Associazione deve avere la maggioranza delle aziende consorziate e/o associate con sede nel territorio regionale.

Le quota di partecipazione degli enti pubblici nell’ associazione, non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% dei soci.

ART. 4 – CRITERI DI ESCLUSIONE.

L’esclusione di un socio può avvenire per inosservanza delle norme statutarie, per palese contrasto d’ interessi con gli scopi sociali, per mancato pagamento della quota sociale ,nonostante sollecitato, per 2 anni consecutivi .

Il Presidente, accertata la violazione o l’inosservanza, invita il socio a presentare per iscritto le sue giustificazioni.

Sull’esclusione delibera l’Assemblea con provvedimento motivato.

ART. 5 – POSSIBILITÀ DI RECESSO.

Il recesso del socio è sempre ammesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all’organo esecutivo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno.

Il recedente non ha alcun diritto nei confronti dell’Associazione per l’attività svolta e per i versamenti a qualunque titolo effettuati a favore dell’Associazione.

ART. 6 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio dell’Associazione è di ammontare variabile e può essere costituito da:

a. quota sociale annuale;
b. contributo della Provincia (definito di anno in anno, tenendo conto di: rilevanza turistica, andamento attività, progetti in corso);
c. contributi di Enti, Associazioni, Società e privati (non necessariamente finanziario, ma anche logistico e operativo: sede; attrezzature, personale, convenzione di gestione, ecc.);
d. oblazioni dei soci;
e. eventuali avanzi di esercizio;
f. proventi derivanti dalla vendita di beni o servizi legati all’oggetto sociale;
g. contribuzioni varie.

La quota di cui al punto a) viene stabilita annualmente con delibera dell’Assemblea, ed avrà un importo diverso in relazione alla classe d’appartenenza.
Le quote versate, che si intendono riferite all’anno solare indivisibilmente a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo, non sono in alcun modo ripetibili e rivalutabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione.

ART. 7 – ORGANI.

Sono organi dell’Associazione:

• l’Assemblea;
• il Presidente;
• l’organo esecutivo;
• il Revisore dei conti;

ART. 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA.

L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente con invito comunicato ai Soci almeno 10 giorni prima; il Presidente deve convocare l’assemblea ordinaria su richiesta di almeno un decimo dei soci.

La comunicazione potrà essere effettuata anche semplicemente mediante affissione dell’avviso contenente l’ordine del giorno nella sede sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

L’avviso di convocazione potrà prevedere una seconda convocazione, anche in altro luogo da determinarsi dal Presidente.

Fanno parte dell’Assemblea: il Presidente dell’associazione, L’assessore al turismo della Comunità Montana di Valle Sabbia, i rappresentanti dell’organo esecutivo, l’assessore al turismo della Provincia di Brescia.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto a norma dell’art. 2532 C.C.. L’avente diritto al voto può delegare altro socio a farsi rappresentare in assemblea; ogni socio potrà avere un massimo di tre deleghe.

Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale che dovrà rimanere depositato presso la sede dell’Associazione per almeno trenta giorni a disposizione dei soci.

ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

• determinazione delle linee programmatiche dell’attività dell’Associazione ed approvazione delle proposte di attività che corrispondono alle sue finalità;
• nomina del Revisore dei conti;
• tutte le questioni ad essa demandate dal Presidente;
• bilanci annuali.
• Sull’assunzione di impegni pluriennali
• Sulle quote di ammissione,
• Sulle penali per i ritardati pagamenti
• sull’ammissione di nuovi soci e sull’esclusione dall’Associazione, in via temporanea o definitiva .

Essa delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed una maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di un decimo dei soci.

Essa delibera sulle modifiche di statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata almeno due volte all’anno per la verifica dei programmi di attività e la definizione delle iniziativa relative al proprio scopo sociale.

Per la convocazione e la validità delle delibere dell’Assemblea straordinaria valgono le stesse norme previste per l’Assemblea ordinaria.

Tuttavia, per lo scioglimento dell’Associazione, anche in seconda convocazione, dovranno essere presenti in Assemblea, personalmente o per valida delega, almeno 1/10 dei soci i quali delibereranno a maggioranza assoluta.

ART. 11 – PRESIDENTE.

Il Presidente dell’Associazione è nominato dalla Provincia (durata della carica 3 anni) secondo il regolamento vigente in materia di nomine; rappresenta l’Associazione e ha potere di firma. Attua le direttive dell’Assemblea con l’ausilio dell’organo esecutivo.

ART. 12 – ORGANO ESECUTIVO.

Al fine di garantire continuità operativa nella gestione degli indirizzi definiti dall’Assemblea dell’Associazione il Presidente si avvale di un organo esecutivo composto da 6 persone nominate da:

• n. 1 dalla Provincia in rappresentanza delle Pro-Loco o di altre strutture della promozione turistica locale;
• n. 1 dai Comuni dell’area;
• n. 1 dalla Comunità Montana di Valle Sabbia , qualora l’ambito territoriale di operatività dell’Agenzia coincida in tutto o in parte con quello di competenza di una Comunità montana, quest’ulltima provvede alla nomina di 1 rappresentante, fermo restando la competenza dei Comuni dell’area per l’altra nomina;
• n. 1 dalle Associazioni locali degli Albergatori o dai rappresentanti delle strutture ricettive locali;
• n. 1 dalla Camera di Commercio, in rappresentanza degli operatori economici dell’area;
• n. 1 dai privati in forma singola o associata.

Per la partecipazione alle riunioni non sono ammesse deleghe.

L’organo esecutivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti.

La convocazione può essere fatta anche tramite telefax e successiva conferma telefonica.

In caso di assenze continuate e ingiustificate di un componente l’organo esecutivo, il Presidente richiede all’Ente/Associazione che lo ha nominato la sostituzione.

ART. 13 – COMPITI DELL’ORGANO ESECUTIVO.

L’organo esecutivo affianca il Presidente nella gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione e non ha funzioni deliberative.

Stabilisce le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali.

Può assistere il Presidente nel compiere tutti gli atti, anche amministrativi e giudiziari, utili agli scopi sociali.

Effettua l’istruttoria sulle domande di ammissione all’Associazione e sulla esclusione dei soci. Predispone il bilancio preventivo.

Per l’esecuzione delle delibere si avvale del personale dell’Associazione.

ART. 14 – REVISORE DEI CONTI.

Il  Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea ordinaria anche fra i non soci, in possesso dei relativi requisiti professionali.

Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore accerta la regolarità delle scritture contabili e predispone la relazione al bilancio consuntivo.

ART. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE.

L’Associazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. Con la stessa delibera di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.